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Pagamento dei debiti delle PA ai fornitori accelerato

lentepubblica.it • 7 Maggio 2015

debiti pubblica amministrazioneLa circolare n. 15/2015 è volta a fornire indicazioni sulle attività di riscontro da svolgere in merito all’osservanza, da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche, delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni con riferimento ai debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni verso i propri fornitori. In particolare sono evidenziate nuove disposizioni finalizzate a favorire la cessione dei predetti crediti a banche ed intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario, nonché nuove misure e procedure semplificate volte a sbloccare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Pubbliche Amministrazioni.

 

L’art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, prevede che l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal citato decreto legislativo n.192/2012, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

La presente circolare è volta a fornire indicazioni sulle attività di riscontro da svolgere in merito all’osservanza, da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche, delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni con riferimento ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori.

 

Al riguardo si segnalano, in primo luogo, le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in attuazione della direttiva 2011/7/UE, finalizzate a generare un effetto favorevole sul rilancio dell’attività economica del Paese, attraverso una maggiore celerità dei pagamenti.

 

In secondo luogo, si evidenzia che con i decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, e 24 aprile 2014, n. 66, convertiti, rispettivamente, dalle leggi 6 giugno 2013, n. 64, e 23 giugno 2014, n. 89, è stato completato il sistema delineato dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con l’emanazione di ulteriori disposizioni in materia di certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.

 

Le nuove disposizioni sono finalizzate a favorire la cessione dei predetti crediti a banche ed intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.

 

Sono state introdotte, inoltre, nuove misure e procedure semplificate volte a sbloccare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Pubbliche Amministrazioni.

 

A questi fini, la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito: PCC), assicura la massima celerità delle procedure di certificazione, cessione o compensazione, nonché il monitoraggio dei debiti commerciali di tutta la Pubblica Amministrazione.

 

Giova, inoltre, evidenziare che l’attuazione delle sopra indicate disposizioni normative rappresenta una priorità assoluta del Governo ed è stata formalizzata, tra l’altro, come specifico obiettivo strategico del Ministero dell’economia e delle finanze; di conseguenza, alla sua realizzazione sono tenuti tutti i dirigenti e dipendenti del MEF nell’espletamento della propria attività istituzionale.

 

A decorrere dall’esercizio 2014, le suddette attestazioni dovranno essere allegate alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle amministrazioni obbligate.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del DPCM 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, per le amministrazioni dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall’art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all’art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

 

Ulteriori indicazioni al riguardo sono state fornite da questo Dipartimento con la circolare n.3 del 14 gennaio 2015, mentre la circolare relativa al Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014 (circolare n.12 del 19 marzo 2015), reca in allegato il prospetto che deve essere utilizzato dalle amministrazioni.

 

L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni prodotte, con i dati in proprio possesso rilevati in sede di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, avendo cura, altresì, di vigilare sulla corretta attuazione delle procedure previste dalla legge.

 

Per altre informazioni potete consultare il testo completo della circolare in allegato a quest’articolo.

 

 

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
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